AL VIA LA PROCEDURA DI RIVERSAMENTO SPONTANEO DEL CREDITO R&S
La procedura di riversamento spontaneo per quanto concerne il credito d’imposta R&S trova finalmente la sua piena attuazione.
Esaminata in diverse occasioni, la procedura prevede che possano essere regolarizzati, senza l’irrogazione delle sanzioni, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decretolegge 23 dicembre 2013, n. 145.
L’Agenzia della Entrate, con Provvedimento prot. n. 188987 del 1° giugno 2022, ha già disciplinato il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione. Contestualmente, ha definito le modalità di pagamento che prevedendo:
- la possibilità di regolarizzare l’importo riversandolo entro il 16 dicembre 2022 in unica soluzione;
- tre rate annuali di pari importo, da corrispondere entro il 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024, senza avvalersi della compensazione e specificando che, in caso di opzione per il versamento rateale, saranno dovuti gli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dal 17 dicembre 2022.
In virtù di quanto premesso, con la Risoluzione 34/E del 05.07.2022 sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
- “8170” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – UNICA SOLUZIONE”;
- “8171” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – PRIMA RATA”;
- “8172” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – SECONDA RATA”;
- “8173” denominato “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – TERZA RATA”.
Riversamento spontaneo tramite modello F24
Il riversamento spontaneo avverrà tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE). In sede di compilazione del citato modello, i richiamati codici tributo dovranno essere esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:
- nella sezione “CONTRIBUENTE”: il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
- nel campo “codice”, uno dei codici tributo sopra esaminati;
- nel campo “anno di riferimento”, il periodo di maturazione del credito cui si riferisce il riversamento; nel campo “importi a debito versati”, l’importo del riversamento spontaneo, eventualmente comprensivo degli interessi in base al codice tributo indicato.
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