Riversamento Credito R&S, Luci e Ombre sulla procedura
Il Decreto Fiscale (D.L. 146/2021), abbinato alle disposizioni attuative del Provvedimento prot. 188987/2022, offre la possibilità, per quanto concerne l’indebita fruizione del credito d’imposta R&S ex Art. 3 D.L. 145/2013, di procedere alla regolarizzazione della propria posizione attraverso il riversamento e dell’importo del credito utilizzato in compensazione. L’arco temporale interessato riguarda il credito d’imposta maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2019.
Dal prossimo 30 settembre 2022, per consentire il riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta si procede tramite il modello F24 ELIDE ed attraverso i seguenti codici tributo:
- 8170 “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – UNICA SOLUZIONE”;
- 8171 “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – PRIMA RATA”;
- 8172 “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – SECONDA RATA”;
- 8173 “Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – TERZA RATA”.
Al fine di deflazionare il ricorso al contenzioso tributario e promuovere lo strumento del riversamento spontaneo, le imprese che hanno compensato crediti d’imposta R&S ex art. 3 D.L. 145/2013 sono state destinatarie, in tempi recenti, di lettere di compliance dell’Agenzia delle Entrate (ADE) territorialmente competente. Tuttavia, nei confronti di attività ispettiva, si è consolidato un cospicuo filone giurisprudenziale a tutela del contribuente e che tende ad ammonire il lavoro svolto dall’ADE in merito ad una serie di aspetti tra cui:
- l’assenza di adeguate competenze tecniche ed il correlato mancato coinvolgimento del MiSe;
- l’erronea interpretazione dei manuali di Oslo e Frascati ante 2019, alla luce soprattutto dell’assenza di una traduzione giurata in lingua italiana fino al 2022;
- il pressoché automatico inquadramento delle violazioni nell’ambito della fattispecie di credito inesistente e non del credito non spettante, con i conseguenti rilevanti aspetti sanzionatori.
Pertanto, i contribuenti che decideranno di non usufruire della sanatoria attraverso il meccanismo del riversamento dell’importo, andando quindi a proseguire il contenzioso, potranno appellarsi ad una serie di sentenze (ES: le Sentenze 34443/2021 e 34445/2021 della Corte di Cassazione; la Sentenza CTP di Vicenza 365/3/2021; la Sentenza CTP di Ancona 392/2/2021; la Sentenza CTP Bologna del 14 luglio 2022 ) a proprio supporto.
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