La L.n. 178/2020 art.1, commi 185–187, proroga – con un rafforzamento – fino al 2022 il credito d’imposta R&S nel Mezzogiorno.
Il credito R&S per il Mezzogiorno segue le disposizioni del credito d’imposta previsto a livello nazionale per le attività di R&S di cui alla Legge 160/2019 ed offre, per i periodi d’imposta 2020, 2021 e 2022, le seguenti aliquote maggiorate:
- 25% per le grandi imprese
- 35% per le medie imprese
- 45% per le piccole imprese.
Tra i costi ammissibili, vi sono: personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati nei progetti); strumentazioni e attrezzature; costi relativi a immobili e terreni; costi per la ricerca contrattuale, conoscenze e brevetti acquisiti o ottenuti in licenza, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti; spese generali supplementari e altri costi di esercizio (materiali e forniture).
Le modalità di utilizzo del beneficio fiscale sono sempre mediante compensazione, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione della documentazione contabile. Le imprese beneficiarie sono tenute altresì a conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta. La relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa. Per le attività ammissibili commissionate a soggetti terzi, la relazione deve essere redatta e rilasciata all’impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività.
La duplice Natura del Credito R&S
Il credito R&S nel Mezzogiorno presenta una duplice natura che si dipana tra aiuto di stato e misura di carattere generale. In particolar modo:
- la maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta si applica a titolo di Aiuto di Stato, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dall’art.25 del Regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione;
- la quota di credito d’imposta rientrante sotto le aliquote nazionaliè classificata come misura di carattere generale.
A TITOLO ESEMPLIFICATIVO
Se una piccola impresa svolge attività di R&S nelle regioni del Mezzogiorno, usufruirà di un aliquota complessiva pari al 45% di cui il 20% verrà considerato come misura di carattere generale ed il restante 25% risulterà come aiuto di stato.
Infine, la Circolare AdE 13/E/2021 del 1° marzo 2021 ha istituito i codici tributo da utilizzare:
- 6938 “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative – art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”;
- 6939 “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”;
- 6940 “Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo – Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia – art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.
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