Il Patent Box è un regime opzionale di vantaggio fiscale previsto per i redditi d’impresa derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali. L’adozione dei vari regimi di Patent Box nei paesi dell’Unione Europea deve la sua origine nei propositi espressi nella Strategia di Lisbona, esito di un vertice avvenuto nel marzo del 2000. In questa occasione, i governi europei constatarono che una gran parte delle proprietà intellettuali venivano spostate in paesi esteri in modo da usufruire di tasse minori. Il Consiglio Europeo concordò pertanto un nuovo obiettivo strategico per l’Unione, da attuare nel decennio 2000-2010. Consistente nello sviluppo di un’economia competitiva, dinamica e capace di invertire tale trend, incoraggiando le aziende a mantenere le proprietà intellettuali all’interno del proprio territorio.
In Italia, la misura è stata originariamente introdotta con la Legge di stabilità 2015 (Art. 1, commi 37-45 L. 23.12.2014 n. 190); il Governo, ha sempre cercato, coerentemente con gli orientamenti comunitari, di incentivare il mantenimento nel territorio dei beni immateriali sviluppati in Italia. E, pertanto, favorirne il rientro, creando un ambiente idoneo anche dal punto di vista fiscale e cercando di porre un limite alla costituzione di “IP companies” in Stati esteri.
Patent Box: novità introdotte dal 2021
Dal 2021, il Patent Box ha iniziato un profondo processo di cambiamento che ha trovato la sua stabilizzazione nell’attuale legge di bilancio; in particolar modo, la misura agevolativa si è trasformata, da una forma di tassazione agevolata del reddito d’impresa derivante dall’utilizzo di uno o più beni immateriali per i quali è stata svolta attività di ricerca e sviluppo, in una superdeduzione del 110% delle spese sostenute per lo sviluppo, il mantenimento e la protezione di una serie di beni immateriali agevolabili ad esclusione, rispetto alla previgente disciplina, dei marchi di impresa e know how. I passaggi normativi in ordine cronologico sono stati: D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 art.6; Legge 30 dicembre 2021, n. 234,art. 1, comma 10; Provvedimento n.4823 del 15.02.2022.
Il meccanismo di recapture
Peculiarità del nuovo Patent Box è anzitutto il meccanismo del recapture su base ottennale così come previsto dall’ultimo periodo del nuovo comma 10-bis in base al quale la maggiorazione del 110% “non può essere applicata alle spese sostenute prima dell’ottavo periodo d’imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale”. Il meccanismo consiste nella facoltà di estendere il regime agevolativo sui costi di ricerca e sviluppo legati all’ottenimento di titoli di privativa industriale e sostenuti negli otto esercizi antecedenti. L’applicazione di tale recapture è applicabile sulle spese che hanno dato vita ad un bene immateriale tutelato da privativa a partire dal 2021. Restando pertanto preclusa la possibilità di usufruirlo sui costi di ricerca e sviluppo sostenuti per gli asset immateriali giuridicamente tutelati nei periodi d’imposta precedenti al 2021.
A tal proposito, una questione che meriterebbe un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate è il momento da cui calcolare il ritroso ottennale. Ovvero, nel caso dei brevetti, andrebbe chiarito se tale termine decorre dal deposito della domanda di brevetto o dalla registrazione dello stesso. In coerenza con la previgente normativa, sarebbe ragionevole pensare di accogliere la prima soluzione. Su tale argomentazione, si auspica un intervento chiarificatore da parte degli enti competenti.
Penalty Protection e Patent Box
Aspetto del provvedimento degno di particolare nota è il meccanismo della Penalty protection in presenza della documentazione idonea da redigere. L’art.7 comma 1 del Provvedimento del 15.02.2022 statuisce che, nel caso di “recupero a tassazione in tutto o in parte della maggiorazione dedotta, non è applicabile la sanzione prevista dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, qualora il contribuente abbia predisposto la documentazione idonea relativa alle attività rilevanti e alle spese sostenute per il loro svolgimento”.
La richiamata sanzione concerne le violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. E stabilisce che se “nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato. O, comunque, un’imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa dal novanta al centoottanta per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d’imposta ovvero indebite deduzioni dall’imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte”.
Di che cosa si tratta?
La Penalty Protection, originariamente introdotto nell’ambito del transfer pricing, si sostanzia in un regime di esonero dalle sanzioni amministrative per dichiarazioni infedeli. Applicabile nel caso in cui il contribuente risulti in possesso di adeguata documentazione congrua a consentire il riscontro della conformità al principio di libera concorrenza dei prezzi di trasferimento praticati. Anche nel caso del patent box, la ratio della disposizione in esame si sostanzia nell’introduzione di un onere documentale. Ovviamente finalizzato a garantire una corretta fruizione del beneficio fiscale. La predisposizione della suddetta documentazione risulta pertanto sufficiente ad escludere l’applicazione della sopra richiamata sanzione amministrativa per infedele dichiarazione. L’onere documentale per usufruire della Penalty Protection si sostanzia in un documento, contenenti le informazioni in relazione a ciascun periodo di imposta di applicazione del nuovo regime patent box.
Il contribuente che detiene la sopracitata documentazione deve darne comunicazione all’Agenzia delle entrate nella dichiarazione relativa al periodo di imposta per il quale beneficia della maggiorazione. In caso di controlli, la consegna della documentazione all’Amministrazione finanziaria deve essere effettuata entro e non oltre 20 giorni dalla relativa richiesta.
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