A partire dal 1° gennaio 2023, sono entrate in vigore nuove aliquote per il credito d’imposta sugli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica e innovazione tecnologica 4.0, come previsto dalla legge di Bilancio 2022.
Per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, il credito d’imposta è sceso dal 20% al 10%, con un limite massimo di 5 milioni di euro. Per le attività legate alla transizione ecologica e all’innovazione digitale 4.0, l’aliquota è stata ridotta di 5 punti percentuali. La legge di Bilancio 2023 ha poi prorogato fino alla fine dell’anno il credito d’imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno.
Le imprese che nel 2023 intendono beneficiare di questo credito d’imposta devono adeguarsi al nuovo quadro normativo stabilito dalla legge di Bilancio 2022 (Art. 1, comma 45, Legge n. 234/2021).
La Manovra 2023 (Legge n. 197/2022) si è limitata a prorogare il credito d’imposta potenziato nel Mezzogiorno, senza intervenire sulla disciplina del bonus prevista dalla legge di Bilancio 2020 (Art. 1, comma da 198 a 206, Legge n. 160/2019), come modificata dalla legge di Bilancio 2021 (Art. 1, comma 1064, lettere da a) ad h), Legge n. 178/2010).
Con il 2023, quindi, il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo ha subito una riduzione del 10%. In particolare, a partire dal 1° gennaio 2023, il bonus è pari al 10% delle spese agevolabili, contro il 20% del 2022, con un massimale annuo aumentato da 4 a 5 milioni di euro.
Per le attività di ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno, la proroga del credito d’imposta potenziato è stata estesa all’esercizio 2023 con la legge di Bilancio 2023 (Art. 1, comma 268-269, Legge n. 197/2022). Le aliquote per il 2023 sono rimaste invariate rispetto al biennio 2021-2022, con il 25% per le grandi imprese, 35% per le medie e 45% per le piccole imprese.
Per le attività di innovazione tecnologica, il credito d’imposta per il 2023 conferma l’aliquota del 2022, pari al 10% della base di calcolo con un limite massimo annuale di 2 milioni di euro.
Riguardo alle attività di design e ideazione estetica, il credito d’imposta rimane invariato rispetto al 2022, con un beneficio pari al 10% delle spese agevolabili, fino a un massimo di 2 milioni di euro.
I beneficiari del credito d’imposta sono tenuti ad adempiere agli obblighi documentali previsti dai commi 205 e 206 della legge di Bilancio 2020, compresa la certificazione delle spese ammissibili e la redazione di una relazione tecnica sulle attività svolte.
Questa riforma delle aliquote rappresenta un cambiamento significativo per le imprese che investono in ricerca, sviluppo e innovazione, fornendo nuove opportunità e sfide nel panorama fiscale italiano.
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