Luci ed ombre sul Credito d’imposta per la formazione 4.0
Per il periodo intercorrente tra il 18.05.2022 ed il 31.12.2022, il credito d’imposta sulla formazione 4.0 è stato potenziato in virtù di quanto statuito ai sensi dell’art. 22, D.L. n. 50/2022.
Tuttavia, permangono non poche criticità; si riepilogano anzitutto i tratti salienti della rinnovata disciplina.
Il credito di imposta è aumentato nella seguente aliquota:
- per le piccole imprese: dal 50% al 70% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 300.000 euro;
- per le medie imprese: dal 40% al 50% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro.
I progetti di formazione devono essere avviati successivamente al 18 maggio 2022 e qualora non soddisfino le condizioni previste dal decreto ministeriale 1° luglio 2022, le misure del credito d’imposta sono diminuite al:
- 40% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole imprese;
- 35% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro, per le medie imprese.
Il decreto Aiuti non modifica l’aliquota agevolativa prevista per le grandi imprese, pari al 30% delle spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 250.000 euro.
Ai fini dell’applicazione della maggiorazione del credito d’imposta, le attività formative devono rispettare una serie di prerequisiti:
- devono avere una durata complessiva non inferiore a 24 ore e potranno essere svolte, in tutto o in parte, anche in modalità e-learning;
- devono essere erogate dai soggetti qualificati esterni all’impresa indicati nel DM. 01.07.2022;
- viene introdotto un sistema di certificazione delle competenze a due stadi, iniziale e finale, ed il livello di competenze di base accertato influenzerà il contenuto e la durata del progetto formativo.
Fermo restando il quadro normativo descritto, l’applicazione dell’aliquota potenziata non è tuttavia di così immediata applicazione. Le novità introdotte hanno avuto due passaggi legislativi, ovvero il D.L. 50/2022 ed il successivo DM 01.07.2022: si è creato pertanto un periodo temporale in cui le attività formative avviate dopo il 18.05.2022 ma prima del 01.07.2022 non rispondono ai parametri richiesti nel DM del 01.07.2022. Questo determina un automatico depotenziamento dell’aliquota in virtù di una non retroattività delle disposizioni del DM alle attività iniziate dopo il 18.05.2022.
Oltre a quanto esposto, nel DM del 01.07.2022, rimangono ancora i seguenti punti in sospeso, i cui criteri e modalità di attuazione sono stati rimandati ad apposito Direttoriale di prossima emanazione:
- le modalità di accertamento del livello iniziale e finale di competenze che avverrà attraverso la somministrazione, su apposita piattaforma informatica, di un questionario standardizzato;
- la definizione del contenuto e della struttura del progetto formativo che dovrà tenere conto dei moduli e sotto moduli relativi alle diverse tecnologie abilitanti 4.0.
Tenendo conto che il potenziamento è in vigore fino al 31.12.2022, nella maggior parte dei casi si rischia pertanto l’applicazione del correlato DEPOTENZIAMENTO.
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