CREDITO D’IMPOSTA R&S: PROROGA DEL RIVERSAMENTO SPONTANEO
In sede di conversione in legge del DL 144/2022 (c.d. DL “Aiuti ter”), viene previsto, tramite apposito emendamento governativo, il rinvio al 31 OTTOBRE 2023 del termine per la presentazione della domanda di riversamento del credito R&S ex art. 3 D.L. 145/2013 indebitamente compensato entro il 22.10.2021. Viene ridefinito quindi il nuovo iter della restituzione, nel rispetto delle seguenti nuove scadenze:
- 31 Ottobre 2023: invio della richiesta alle Entrate per aderire al riversamento spontaneo;
- 16 Dicembre 2023: prima o unica rata per il riversamento spontaneo;
- 16 Dicembre 2024: seconda scadenza per il riversamento per chi ha optato per la soluzione rateale;
- 16 Dicembre 2025: terza e ultima scadenza per il riversamento per chi ha optato per la soluzione rateale.
In caso di pagamento rateale sono dovuti, a decorrere dal 17 dicembre 2023, gli interessi calcolati al tasso legale.
Per poter accedere alla procedura, i contribuenti devono trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:
- aver realmente svolto attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo ammissibili nell’accezione prevista dal Manuale di Frascati;
- aver commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
- aver commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento;
- aver agevolato attività di R&S su commessa estera, nei periodi 2017-2019 in modo non conforme alla norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 1, comma 72, L. 145/2018 ovvero svolgendo le attività in laboratori o strutture situate fuori dal territorio dello Stato e/o indirettamente subappaltandole a terzi.
I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di rilasciare al soggetto interessato un esemplare cartaceo del modello predisposto informaticamente, nonché copia dell’attestazione dell’avvenuto ricevimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle entrate. Il modello, debitamente sottoscritto dal soggetto incaricato della trasmissione telematica e dall’interessato, deve essere conservato a cura di quest’ultimo.
Per i codici tributo si rimanda alla Risoluzione AdE n.34/E/2022.
Come ben sappiamo, lo strumento nasce per deflazionare il ricorso al contenzioso tributario, tuttavia l’utilizzo è stato oggetto di non poche perplessità. Infatti, chi intende ricorrere alla procedura di riversamento deve tener presente i seguenti aspetti:
- in presenza di PVC, atti di recupero o altri provvedimenti impostivi, il contribuente deve obbligatoriamente riversare l’intero importo oggetto di contestazione;
- in presenza di PVC, atti di recupero o altri provvedimenti impostivi notificati al contribuente entro il 22.10.2021, la procedura rateale non è ammessa;
- il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista, comporta il mancato perfezionamento della procedura e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di una sanzione pari al 30% degli stessi e dei connessi interessi;
- le somme già versate, sia a titolo definitivo sia a titolo non definitivo, si scomputano dall’importo dovuto senza tener conto delle sanzioni e degli interessi;
- l’importo dovuto deve essere riversato tramite modello F24 Elide senza potersi avvalere della compensazione di cui all’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.
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