Transizione 5.0 - Mimit
Scheda sintetica
SCADENZA
31/12/2025 alle ore 23:55
SOGGETTO EROGANTE
Ministero delle Imprese e del Made in Italy
DENOMINAZIONE
Bando Transizione 5.0
DESCRIZIONE
La Commissione Europea ha approvato la proposta italiana di revisione del PNRR con l’integrazione dei fondi del programma RePowerEU, tra i quali é previsto il piano Transizione 5.0 per il biennio 2024/2025.
La misura ha l’obiettivo di offrire la possibilità alle imprese italiane di innovare prodotti e servizi rendendoli più personalizzati, sicuri, accessibili e sostenibili, basandosi su tre pilastri fondamentali: automazione avanzata, collaborazione uomo-macchina e sostenibilità.
Il Piano Transizione 5.0 rappresenta un’importante iniziativa normativa finalizzata a regolare gli investimenti effettuati nei due anni successivi al 2023, ovvero nel 2024 e nel 2025.
BENEFICIARI
Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.
Tuttavia, le imprese che versano in difficoltà finanziaria o che sono state soggette a sanzioni non possono accedere ai benefici del piano. Inoltre, è fondamentale rispettare le normative in materia di sicurezza sul lavoro e contribuire ai versamenti previdenziali.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%.
Sono quindi agevolabili:
- a) i beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato A, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e caratterizzati dagli ulteriori requisiti previsti dal citato allegato;
- b) beni immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato B, inclusi i software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell’ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (“Energy Dashboarding”).
Nell’ambito del progetto di innovazione, sono, altresì, agevolabili:
1) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, anche a distanza, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta, alle condizioni indicate nel decreto.
Nell’ambito degli investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, ovvero localizzati su particelle catastali differenti, a condizione che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di punti di prelievo (POD) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, ovvero, localizzati nella medesima zona di mercato su cui insiste la struttura produttiva, sono agevolabili le spese relative a:
- a) i gruppi di generazione dell’energia elettrica;
- b) i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
- c) gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11;
- d) i servizi ausiliari di impianto;
- e) gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è determinato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva.
Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e per gli impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili il costo massimo ammissibile delle spese è calcolato in euro/kW, secondo i parametri previsti dal decreto.
Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario. I progetti di innovazione sono ammissibili al beneficio se con riferimento alla struttura produttiva interessata non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione agevolati, ad eccezione del caso in cui siano intervenute cause riguardanti il mancato invio da parte delle imprese delle comunicazioni e allegati, ovvero sono stati avviati progetti di innovazione già completati e in relazione ai quali il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione.
2) le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alle condizioni indicate nel decreto. Sono quindi agevolabili le spese per attività di formazione del personale, erogate da soggetti esterni all’impresa, con riferimento a percorsi di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, che prevedano il sostenimento di un esame finale con attestazione del risultato conseguito.
Sono abilitati all’erogazione delle attività di formazione di cui al presente decreto:
- a) i soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- b) le università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca;
- c) i soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01;
- d) i soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alle vigenti disposizioni Uni En ISO 9001 settore EA 37;
- e) i centri di competenza ad alta specializzazione;
- f) gli European Digital Innovation Hubs e Seal of Excellence selezionati a valle della gara ristretta europea di cui alla decisione della Commissione C/2021/7911 e definiti dall’articolo 16 del regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma Europa Digitale per il periodo 2021-2027;
- g) gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy)
Sono ammissibili al beneficio uno o più progetti di innovazione con investimenti in una o più strutture produttive appartenenti al medesimo soggetto beneficiario. I progetti di innovazione sono ammissibili al beneficio se con riferimento alla struttura produttiva interessata non sono stati avviati ulteriori progetti di innovazione agevolati, ad eccezione dei casi indicati nel decreto.
Sono agevolabili nel limite del 10 per cento e in ogni caso nel limite massimo di spesa di 300.000 euro:
- a) le spese relative ai formatori;
- b) i costi di esercizio relativi a formatori nonché al personale dipendente, ai titolari di impresa e ai soci lavoratori partecipanti alla formazione, direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, ad esclusione delle spese di alloggio diverse dalle spese di alloggio minime necessarie per personale con disabilità;
- c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
- d) le spese di personale dipendente, nonché dei titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
La riduzione dei consumi energetici è calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento. La riduzione dei consumi energetici è calcolata con riferimento al medesimo bene o servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, operata attraverso l’individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento.
La riduzione dei consumi energetici è calcolata rispetto ai consumi energetici della struttura produttiva nel caso in cui il progetto di innovazione abbia ad oggetto investimenti in più di un processo produttivo.
Nel caso in cui non si disponga di dati energetici registrati per la misurazione diretta, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione sono determinati tramite una stima operata attraverso l’analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili.
Per le imprese attive ovvero che hanno variato sostanzialmente i prodotti e servizi resi da almeno sei mesi dall’avvio del progetto di innovazione, che non dispongono di dati per la misurazione diretta ovvero per la stima dei consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, la riduzione dei consumi è calcolata rispetto ai consumi medi registrati nel periodo di attività, riproporzionati su base annuale.
Per le imprese di nuova costituzione, i consumi energetici relativi all’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di investimento sono determinati tramite:
- a) la determinazione dello scenario controfattuale individuando, rispetto a ciascun investimento nei beni, almeno tre beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli Stati membri dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione;
- b) la determinazione della media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi individuati per ciascun investimento sulla base di quanto previsto alla lettera a);
- c) la determinazione del consumo della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento come somma dei consumi di cui alla lettera b).
Per essere ammissibile, il progetto deve essere certificato “ex ante” (cioè prima di effettuare l’investimento) da un valutatore indipendente che attesti che il progetto di innovazione rispetta i criteri di ammissibilità relativi alla riduzione del consumo totale di energia.
Successivamente una seconda certificazione “ex-post”, a investimento ultimato, dovrà attestare l’effettiva realizzazione degli investimenti in conformità alle disposizioni della certificazione ex-ante.
L’importo prenotato in fase “ex ante” potrà essere modificato solo in diminuzione, non in aumento, nel caso si spenda di più delle risorse prenotate.
Il calcolo del risparmio energetico si basa sui consumi energetici registrati nell’esercizio precedente agli investimenti e deve tener conto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influenzano il consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico viene calcolato rispetto a consumi energetici medi annui di riferimento.
I soggetti titolati a produrre certificazioni sono:
- EGE (Esperti in Gestione dell’Energia) accreditati UNI CEI 11339;
- ESCO accreditate UNI CEI 11352.
- gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.
La certificazione 4.0 sarà comunque necessaria ma non dovrà essere trasmessa. Le certificazioni per attività svolte a cavallo di due anni avranno la necessità di certificazioni separate per ciascuna annualità.
CONTRIBUTO/ AGEVOLAZIONE
La dotazione finanziaria é pari ad Euro 6.3 miliardi.
Il Piano Transizione 5.0 finanzierà tre tipologie di attività:
- investimenti in beni strumentali 4.0 inseriti in progetti di efficientamento energetico (3.78 miliardi);
- sistemi per l’autoproduzione e l’autoconsumo da fonti rinnovabili a esclusione delle biomasse, con particolare attenzione al fotovoltaico (1.89 miliardi);
- formazione del personale in competenze per la transizione verde (630 milioni).
Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all’anno di completamento dei progetti di innovazione, indipendentemente dalla data di avvio del progetto medesimo.
L’agevolazione consiste in un credito di imposta relativo all’acquisto di beni conformi al paradigma dell’industria 4.0.
Le aliquote del credito d’imposta variano in base al grado di riduzione dei consumi energetici ottenuto dagli investimenti. Possono essere maggiorate fino al 45% per investimenti che portano a una significativa riduzione dei consumi energetici.
Le aliquote di base del credito d’imposta, laddove l’investimento consegua una riduzione non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, una riduzione non inferiore al 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, sono:
- 35% per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro
- 5% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Le aliquote del credito d’imposta, laddove l’investimento consegua una riduzione superiore al 6% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 10% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, sono:
- 40% per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro
- 10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Nel caso in cui l’investimento consegua una riduzione superiore al 10% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale o, in alternativa, di riduzione superiore al 15% dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento, le aliquote diventano
- 45% per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro
- 15% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Oltre agli investimenti per beni strumentali 4.0, sarà possibile ottenere il credito d’imposta per investimenti in sistemi per l’auto-produzione di energia da fonti rinnovabili e l’autoconsumo di energia. Gli investimenti in questo settore devono essere parte di progetti più ampi di innovazione.
Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti fotovoltaici.
Per quanto riguarda i moduli fotovoltaici, l’incentivo è limitato ai soli pannelli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%. Si sottolinea che l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dall’impianto, non istantaneamente autoconsumata, rimane nella disponibilità della struttura produttiva beneficiaria che ha la facoltà di venderla sui mercati dell’energia elettrica oppure tramite contratti bilaterali con altri operatori, ivi incluso il GSE attraverso la stipula di una convenzione di ritiro dedicato (RID) o SSP.
È prevista una maggiorazione rispettivamente del 120% e 140% per quelli a maggiore efficienza previsti dal Decreto Energia, cioè:
- 120% per i moduli fotovoltaici con celle, prodotti negli Stati membri dell’Unione europea con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- 140% per i moduli prodotti negli Stati membri dell’Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Unione europea con un’efficienza di cella almeno pari al 24%.
Per quanto concerne gli impianti fotovoltaici, la legge di bilancio 2025 ha ridefinito lo schema delle maggiorazioni, introducendo una maggiorazione del 30% per l’acquisto di pannelli fotovoltaici con moduli di tipo a) e incrementando al 40% e al 50% le maggiorazioni per i pannelli fotovoltaici con moduli di tipo b) e c).
Le spese per la formazione del personale sono ammesse se finalizzate all’acquisizione o al consolidamento di competenze relative alle tecnologie cruciali per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Queste spese non possono superare il 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e un massimo di Euro 300.000,00.
Il costo per la diagnosi energetica è interamente deducibile fino a 10.000.00 € (solo per PMI).
Per i soggetti non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, il beneficio è aumentato fino a massimo 5.000 €.
NOTE
La data limite per avviare la fruizione dell’incentivo è il 31 dicembre 2025. Questa data segna sia il termine per l’effettuazione degli investimenti, sia il termine per la certificazione e l’avvio della fruizione dell’incentivo.
L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data é riportato in avanti ed é utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
Transizione 5.0: un’opportunità per le imprese con la consulenza di LG Industry
Un supporto completo per ottenere gli incentivi previsti dal Piano Transizione 5.0
Il Piano Transizione 5.0, recentemente approvato nell’ambito della revisione del PNRR e finanziato con 6,3 miliardi di euro, rappresenta un’importante occasione per le imprese italiane. L’obiettivo è incentivare investimenti in automazione avanzata, collaborazione uomo-macchina e sostenibilità, favorendo così l’innovazione e la riduzione dei consumi energetici nei processi produttivi. Tuttavia, accedere a questi incentivi richiede una procedura complessa e dettagliata. LG Industry offre un servizio di consulenza gratuita per accompagnare le aziende in ogni fase del processo, dall’analisi preliminare alla richiesta dei contributi, fino all’ottenimento delle agevolazioni fiscali previste.
Gli incentivi previsti dal Piano Transizione 5.0
Il credito d’imposta rappresenta il principale strumento di sostegno per le imprese che investono in beni strumentali 4.0, autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e formazione del personale. Le aliquote di detrazione sono differenziate in base alla riduzione dei consumi energetici ottenuta:
- 35% per investimenti fino a 10 milioni di euro e riduzione minima del 3%
- 40% per investimenti con riduzione energetica superiore al 6%
- 45% per riduzioni superiori al 10%
Per gli impianti fotovoltaici, l’incentivo è applicabile solo ai moduli prodotti nell’Unione Europea, con efficienza certificata. Sono previsti aumenti dell’agevolazione fino al 140% per pannelli ad alte prestazioni.
Chi può accedere ai contributi
Possono beneficiare degli incentivi tutte le imprese italiane, indipendentemente dalla forma giuridica, settore economico e regime fiscale. Tuttavia, è necessario rispettare alcuni criteri, tra cui:
- Regolarità contributiva e conformità alle normative sulla sicurezza sul lavoro
- Assenza di difficoltà finanziarie e di sanzioni per violazioni gravi
I progetti devono essere avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025. Inoltre, la certificazione dei consumi energetici prima e dopo l’investimento è un requisito essenziale per ottenere l’agevolazione.
Il supporto di LG Industry per ottenere gli incentivi
Grazie alla sua esperienza, LG Industry guida le imprese in tutte le fasi del processo:
- Analisi preliminare gratuita per verificare l’ammissibilità ai contributi
- Predisposizione della documentazione necessaria, incluse le certificazioni energetiche richieste
- Supporto nella presentazione della domanda sulla piattaforma ufficiale
- Monitoraggio delle comunicazioni con il GSE e l’Agenzia delle Entrate
Le imprese che vogliono usufruire di questa opportunità hanno tempo fino al 31 dicembre 2025 per completare gli investimenti e accedere ai benefici fiscali.
Contatta LG Industry per una consulenza gratuita
Affrontare la Transizione 5.0 con il giusto supporto è fondamentale per massimizzare gli incentivi e migliorare l’efficienza energetica della propria azienda. Compila il form nella pagina per ricevere una consulenza gratuita da LG Industry e scopri come accedere alle agevolazioni disponibili!